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Con due importanti sentenze la Corte di Giustizia Europea ha chiarito lo scorso febbraio - lo riporta la newsletter "Environment daily" - le condizioni in base alle quali l'incenerimento dei rifiuti debba essere considerato, in base alle norme UE, come recupero o come operazione di smaltimento.
In entrambe le sentenze la Corte riprende i tre criteri definiti dalla Direttiva quadro sui rifiuti necessari a stabilire se un'operazione debba essere classificata come operazione di recupero "R1", come "uso principale come combustibile o altro mezzo per la produzione di energia". Il principale obiettivo deve quindi essere quello di consentire l'utilizzo dei rifiuti per la produzione di energia, l'operazione deve avere un saldo energetico positivo, la maggior parte dei rifiuti deve essere utilizzata nella fase di recupero e la maggior parte dell'energia prodotta deve essere recuperata e utilizzata. |
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La Corte di Giustizia Europea ha coś confermato integralmente, facendolo diventare "sentenza", il "parere legale" di Jacobs del settembre scorso, che proponeva di:
1) classificare l'incenerimento come smaltimento
2) contestualmente, riconoscere all'utilizzo del CDR in utenze esistenti (il caso del procedimento si riferiva a cementifici, ma il disposto si applica anche a centrali elettriche, acciaierie, ecc.) lo status di recupero.
Rimane ancora aperto il tema della definizione di requisiti di qualità per il CDR a livello europeo al fine di qualificare la effettiva produzione di CDR di buona qualità.
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